Che sia nubifragio estivo o maltempo invernale, il rischio rimane: il ramo di un albero lungo il marciapiede potrebbe staccarsi e rompere tettuccio e vetri del tuo veicolo parcheggiato sotto. Chi paga?
Cosa dice il Codice della Strada
L’ente proprietario della strada è responsabile di tutti i danni procurati agli automobilisti dal suolo pubblico o da ciò che vi si trova. Ciò comprende buche, pneumatici abbandonati, massi non segnalati.
Ovviamente c’è un però: è il caso in cui l’ente dimostri che l’evento occorso è stato “imprevedibile e inevitabile”, ossia fortuito. In questa circostanza, al Comune, alla Provincia o all’ente di riferimento non può essere addebitata nessuna colpa. Quindi, paga il proprietario dell’auto.
E dunque, se il ramo cade chi paga?
Il temporale è considerato caso fortuito solo nel caso in cui si tratti di un evento climatico eccezionale. I danni vanno quindi pagati dall’ente, ma bisogna prima verificare 2 cose:
- le condizioni dell’albero o del ramo: se potevano ragionevolmente lasciar presagire al danno, il Comune è colpevole;
- l’impetuosità dell’evento meteorologico: se rientra tra le “medie stagionali”, la colpa va all’ente; tuttavia, se è una tromba d’aria, il caso è fortuito.
Come fare per dimostrare la non colpevolezza
Il cittadino deve dimostrare soltanto due cose:
- il danno all’auto
- la causa del danno
Il Comune, per essere esente da responsabilità, deve invece dimostrare di aver mantenuto in salute l’albero e potato adeguatamente.
Ah, ultimo caso: se l’albero affonda le sue radici in una proprietà privata, l’ente non è responsabile anche se il ramo è sopra la strada pubblica.
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